La legge è uguale per tutte

 

Di Dani Noris



Con l’introduzione della legge federale sulla parità nel 1996 ogni Cantone è stato invitato ad istituire un Ufficio di conciliazione in materia di parità fra i sessi. In quel momento si presumeva, e forse si temeva, che questi uffici fossero presi d’assalto da chi si riteneva  vittima di discriminazioni. Non è successo così, anzi le istanze presentate nei vari Cantoni Svizzeri sono assai poche. Come mai visto che la discriminazione esiste e in forma massiccia?

Ancora oggi in Svizzera le donne guadagnano meno, occupano posizioni professionali peggiori rispetto agli uomini,  hanno spesso rapporti di lavoro poco protetti e in caso di disoccupazione sono spesso le più svantaggiate?

Forse la legge è poco conosciuta? Si ha paura delle conseguenze? Si temono i costi?

Con i cortometraggi realizzati nell’ambito del progetto “Sigrid Undset, per una reale parità nella vita professionale”, sostenuto finanziariamente dall’Ufficio Federale per l’uguaglianza fra donna e uomo,  si desidera far conoscere meglio questa legge perché le persone vittime di discriminazione possano muoversi un po’ più facilmente nel mondo complicato della giustizia.



LA STORIA DI EVELINE

 

Architetta, madre di due bambini, separata dal marito si trasferisce in Ticino per ricostruirsi una nuova vita. La sua appartenenza al sesso femminile e ancor di più la sua maternità le fanno incontrare costantemente un rifiuto in ambito lavorativo.

 

Cosa dice la legge?

Non assumere una persona perché donna contravviene al divieto di discriminazione (art. 3 LPAr)

 

Quali sono le pretese giuridiche?

Indennità per un massimo di 3 mesi di salario + spese (ad esempio per il viaggio, per il colloquio di assunzione). Eventualmente risarcimento danni e torto morale (art. 5 cpv.2+4+5 LPAr). Ad esempio: se un rifiuto di assunzione viene motivato dall’appartenenza a un sesso si può pretendere un’indennità. L’assunzione non può essere imposta! Solo l’indennità.

 

Cosa deve fare per dimostrare che è stata discriminata?

La discriminazione deve essere provata (art. 6 LPAr). Il datore di lavoro difficilmente motiverà il rifiuto di assunzione con ragioni legate al sesso ma Eveline ce la fa ad ottenere per iscritto il motivo della non assunzione.

 

Entro quando deve reagire?

Occorre fare istanza entro 3 mesi dal momento in cui il datore ha comunicato il rifiuto di assunzione (attenzione non dalla data della motivazione scritta!) (art. 8 cpv.2LPAr).

Nell’ambito dei rapporti di lavoro di diritto pubblico il termine è di 15 giorni (art. 46 LPAmm)

 

Come deve fare per avviare l’azione giudiziaria?

Deve presentare per iscritto l’istanza presso l’Ufficio di conciliazione

 

 

LA STORIA DI ELENA

 

Segretaria in un garage, in continuo contatto con clientela e personale maschile deve sopportare insinuazioni che la umiliano.

 

Cosa dice la legge?

La legge sulla parità dei sessi considera le molestie sessuali sul posto di lavoro come una forma di discriminazione. La legge si rivolge ai datori/datrici  di lavoro. Essi sono obbligati a creare un ambiente di lavoro decoroso e ad adottare delle misure per impedire le molestie sessuali (art. 4 LPAr).

 

Quali sono le pretese giuridiche?

Proibizione di una molestia sessuale imminente rispettivamente di condizioni che possono favorire le molestie sessuali; cessazione di una molestia sessuale esistente; accertamento di una molestia sessuale.

Dai datori/datrici di lavoro indennità fino a 6 mesi di salario (stabilita in base al salario medio svizzero).

Eventualmente risarcimento del danno, riparazione morale, nonché altre pretese contrattuali (art. 5 cpv.1+3+4+5 LPAr)

Ad esempio: è possibile ottenere che vengano tolti dei manifesti, delle fotografie pornografiche e che la datrice/datore di lavoro vengano obbligati a fare in modo che cessino le molestie verbali.

 

Cosa deve fare per dimostrare che è stata discriminata?

La molestia sessuale deve essere provata (art. 6 LPAr). Nell’opuscolo “Adesso basta” troverete indicazioni su come difendersi.

 

Come può avviare l’azione giudiziaria?

Scrivendo all’Ufficio cantonale di conciliazione in materia di parità dei sessi.

 

 

LA STORIA DI ELOISA

 

Al momento in cui è prevista una promozione nell’assicurazione presso la quale lavora, la sua candidatura non viene presa in considerazione pur avendo la stessa formazione e anzianità del collega uomo. Le viene detto che il collega ha acquisito maggiori competenze. Scopertine/copre che questo è vero in quanto da anni vive una discriminazione nell’attribuzione dei compiti.

 

Cosa dice la legge?

La legge sulla parità vieta ai datori e alle datrici di lavoro di attribuire compiti e stabilire condizioni di lavoro in modo discriminatorio per uno dei due sessi (art. 3 LPAr).

 

Quali sono le pretese giuridiche?

Proibizione di una discriminazione imminente per quanto riguarda l’attribuzione dei compiti rispettivamente assetto delle condizioni di lavoro; cessazione di una discriminazione attuale; accertamento di una discriminazione.

Eventuale risarcimento danni, riparazione morale nonché pretese contrattuali (art. 5 cpv.2+5LPAr).

Ad esempio: Eloisa può ottenere che le vengano attribuiti compiti più impegnativi e interessanti che sono importanti per la sua carriera.

 

Cosa deve fare per dimostrare che è stata discriminata?

La legge prevede un alleviamento dell’onere della prova: in questo caso la discriminazione deve essere resa soltanto verosimile. (art. 6 LPAr).

 

Entro quando deve reagire?

L’azione giudiziaria può essere proposta finché dura la discriminazione e per altri 10 anni ma soltanto per le discriminazioni che si sono verificate dopo l’entrata in vigore della legge sulla parità, ossia dopo il 1 luglio 1996.

 

Come deve fare per avviare l’azione giudiziaria?

Deve scrivere all’Ufficio cantonale di conciliazione in materia di parità dei sessi.

 

 

In cosa consiste la  legge?

 

Scopertine/copo: Promuovere la parità di fatto fra i sessi (art.1)  Applicazione: In ambito professionale

 

Mezzi:

Divieto di discriminazione diretta e indiretta (art. 3 e 4)

alleviamento dell’onere della prova (art. 6) La discriminazione deve essere soltanto resa verosimile, ma non provata ( eccezione: assunzione e molestie sessuali)

diritto d’azione delle organizzazioni (art.7)

protezione dal licenziamento (art.10) durante l’intera procedura e i sei mesi successivi

procedura di conciliazione cantonale (art.11)

aiuti finanziari della Confederazione a favore di programmi di promuovimento dell’uguaglianza (art. 14)

 

Quanto costa?

La procedura secondo la Legge parità è gratuita, tuttavia devono essere pagate le spese dell’avvocato/a

In alcuni cantoni, tra cui il Canton Ticino, esiste l’istituto del gratuito patrocinio, a dipendenza dalla situazione finanziaria dell’interessata.

E possibile rivolgersi all’assicurazione di protezione giuridica, all’organizzazione professionale e ad eventuali fondi specifici.

Il Consultorio Donna e Lavoro della FAFT ( Federazione Associazioni Femminili Ticinesi) offre consulenza giuridica gratuita grazie agli aiuti finanziari previsti dalla Confederazione nell’ambito della Legge sulla parità fra donna e uomo.

 

 

PER UNA CONSULENZA POTETE RIVOLGERVI PRESSO

 

Consulenza per la condizione femminile

avv. Marilena Fontaine

Palazzo Governativo

6501 Bellinzona

tel.814.43.09

fax 814.44.15

 

Consultorio Donna e Lavoro

Il consultorio giuridico della FAFT

Via Foletti 23

6900 Massagno

Tel. 079 – 240.40.13

 

Il vostro sindacato

 

 

IN TICINO LE ISTANZE DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO PRESSO

 

Ufficio di conciliazione in materia di parità tra i sessi

Segreteria divisione della giustizia

Palazzo Governativo

6501 Bellinzona

 

Gli uffici di conciliazione

 

Ogni cantone dispone di un ufficio di conciliazione. Esso può essere interpellato dalle parti qualora sussista il dubbio che sia stata violata la legge federale sulla parità dei sessi. La procedura di conciliazione è gratuita.

L’ufficio di conciliazione consiglia le parti, tentando di condurle verso un accordo. Esso ha un mandato di mediazione. Se le parti non riescono ad accordarsi, per far valere i propri diritti la persona che ha promosso l’azione legale deve adire il tribunale entro tre mesi.

I cantoni sono liberi di dichiarare obbligatoria o facoltativa la procedura di conciliazione e di prevedere una simile procedura anche per i rapporti di lavoro sottoposti al diritto pubblico. A dipendenza della regolamentazione, le parti devono/possono adire l’ufficio di conciliazione oppure possono adire direttamente il tribunale.